Trasformazione da finestra a portafinestra

La trasformazione da finestra a portafinestra Disamina della sentenza della Corte di cassazione 5722/2024

Sunto a cura dell’Ufficio Studi Atppi.

Nell'unità immobiliare di proprietà o nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

In ogni caso è data preventiva comunicazione all'amministratore che ne riferisce all'assemblea (art 1122 c.c.).

Del resto ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini (1102 c.c.).

Nel caso sottoposto al ricorso alla Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile l’'assemblea di un condominio autorizzava due condomini a trasformare in portafinestra una delle finestre della quale era dotato ciascuno dei due immobili in loro proprietà, rispettivamente a sinistra e a destra del pianterreno dell'edificio. Nel caso esaminato però la modifica è risultata ben realizzata, si conformava con la finitura esterna e la porta finestra era parzialmente visibile come erano parzialmente visibili le altre porte finestre delle logge sottostanti

Una condomina dissenziente impugnava detta delibera dinanzi al Tribunale, affermando la illegittimità sul presupposto che le attività autorizzate avrebbero comportato la lesione del decoro architettonico dell'edificio condominiale.

Il Tribunale annullava la predetta delibera mentre la Corte di Appello rilevava invece la legittimità della delibera. La condomina ricorreva allora in Corte di Cassazione

Come ha rilevato la Seconda Sezione della Corte di Cassazione la Corte di Appello ha correttamente rilevato che — pur potendo gli interventi autorizzati con la delibera impugnata essere potenzialmente lesivi del decoro architettonico — le modifiche erano state realizzate su un edificio dallo stile modesto che non ledevano in alcun modo il decoro dell'edificio, né incidevano sulla sua stabilità e sicurezza, tanto è vero che interventi simili erano stati regolarmente autorizzati dalla P.A. Nella determinazione del giudizio il Tribunale si era avvalso di una Consulenza Tecnica d’Ufficio in breve CTU.