NOMINA DELL'AMMINISTRATORE E INDICAZIONE DEL COMPENSO.

NOMINA DELL'AMMINISTRATORE E INDICAZIONE DEL COMPENSO.

 

In tema di nomina dell'amministratore, il codice civile pare, alquanto, perentorio nel sancire la nullità del conferimento dell'incarico, se manca l'indicazione analitica del compenso.

Si tratta di un requisito a cui si fa esplicito riferimento sia per il caso della prima nomina sia per l'ipotesi del rinnovo "L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta (art. 1129 co . 14 cod. civ.)".

In merito all'interpretazione dell'art. 1129 c.c. comma 14 esistono due orientamenti giurisprudenziali

Alla luce, quindi, del citato dettato normativo, una parte della giurisprudenza, con interpretazione, squisitamente, formalistica, conclude per la nullità della conferma dell'amministratore. Si ricorda a questo proposito le sentenze della Corte di Cassazione 12927/2022 ove si enuncia per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto".

 
Un altro orientamento interpreta invece l'1129 c.c in modo meno rigoroso e formalistico. Per tale indirizzo, infatti, è corretto applicare la norma in questione solo nell'ottica di salvaguardare i proprietari da richieste economiche non concordate o inaspettate da parte dell'amministratore.

Tale rischio non sembra potersi concretizzare ad esempio quando l'amministratore sia stato confermato nell'incarico, dal momento che - in tal caso - si intende anche implicitamente confermato il suo compenso già noto ai condomini ed essi non correrebbero il rischio di trovarsi esposti a pretese impreviste. A maggior ragione quando in sede di prima nomina sia stato precisato il compenso.

Sempre secondo tale orientamento amministratore non è obbligato ad indicare l'ammontare del proprio compenso contestualmente alla delibera di nomina, poiché è sufficiente che lo faccia all'atto di accettazione della nomina, che può avvenire in un momento successivo rispetto alla relativa delibera.

Si consiglia pertanto di domandare preventivo dettagliato ed analitico sulle singole voci da sottoporre all'accettazione dell'assemblea.

In ogni caso l’attività dell’amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza – le cui norme sono applicabili nei rapporti con i condomini, – deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e non deve, perciò, essere retribuita a parte. Qualora l’amministratore pretenda compensi aggiuntivi per l’attività svolta dovrà provare di aver ricevuto incarichi aggiuntivi, non compresi nella normale attività gestoria (Trib. Taranto 3 novembre 2023, n. 2602).