MODIFICHE AL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

MODIFICHE AL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE  (ART.3) DEL DECRETO LEGGE 212/2023

 

Il bonus al 75% per la rimozione delle barriere architettoniche viene fortemente limitato sotto il profilo oggettivo e nelle modalità di fruizione, potendo essere utilizzato solo come detrazione e non più sottoforma di cessione del credito o sconto in fattura, se non per gli interventi condominiali e per i soggetti a basso reddito.

In particolare, viene previsto che:

 

  •  per le spese sostenute a decorrere dal 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del DL) e sino al 31 dicembre 2025, pagate con bonifico parlante, la detrazione al 75% spetta per interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (non spetta più per infissi, sanitari etc);
  •  a partire dal 1° gennaio 2024 non è più ammesso esercitare le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, salvo che per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (determinato come quoziente familiare).Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992.
  • Viene mantenuta la disciplina previgente, in termini sia di lavori agevolati, sia di possibilità di accedere alla cessione del credito ed allo sconto in fattura, qualora al 30 dicembre 2023 (data di entratain vigore del DL 212/2023):
  •  risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  •  per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.