Locazione a canone concordato

LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

A cura dell’Ufficio Studi Atppi.

Le norme che regolano l’affitto a canone concordato sono nazionali e sono stabilite rispettivamente dalla legge.431/98 e dal DM 16 gennaio 2017 del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture.

Gli importi della locazione vengono determinati a livello comunale tramite specifici accordi fra le parti sociali in considerazioni di alcuni elementi che sono riassumibili in:

·         La zona all’interno del Comune di appartenenza dove è posta l’unità immobiliare;

·         La metratura dell’appartamento risultante dalle visure immobiliari;

·         La classe energetica dell’appartamento con penalizzazioni per la classe G;

·         La sub fascia (da 1 a 3) di appartenenza determinata da una serie di parametri determinati dall’Accordo Locale del Comune.

Il contratto a canone concordato è una tipologia di contratto le cui clausole sono sostanzialmente immodificabili. La normativa prevede tre tipologie di contratto:

·         Contratto di locazione abitativa non può avere durata inferiore a tre anni e alla prima scadenza si rinnova di due anni salvo disdetta.

·         Contratto per studenti ha durata da sei mesi a tre anni è rinnovabile alla prima scadenza salvo disdetta

·         Contratto transitorio ha durata non superiore a diciotto mesi e non è rinnovabile.

I motivi della transitorietà - che deve essere giuridicamente provata - sono stabiliti dagli Accordi suddetti.

Il contratto a canone concordato è conveniente fiscalmente sia per i proprietari /locatori che per i conduttori/inquilini

Per i proprietari:

  • riduzione della base imponibile Irpef: il canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria del 5% e rapportato alla percentuale di possesso, viene ulteriormente ridotto del 30%;
  • riduzione della base imponibile per l’imposta di registro: è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro;
  • riduzione aliquota cedolare secca: l’aliquota di tassazione applicabile sul 100% del canone di locazione, è ridotta dal 21% al 10%;
  • detrazioni comunali: i Comuni hanno facoltà di stabilire aliquote più basse per l’Imu.

Per gli inquilini casa adibita ad abitazione principale (Vedasi Bozza 730/2024).

·         Euro 495,80 se il Reddito per detrazioni non supera Euro 15.493,71;

·         Euro 247,90 se il reddito per detrazioni supera Euro 15.493,71

Per approfondimenti siamo a vostra disposizione