Locazione a canone concordato
LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO
A cura dell’Ufficio Studi Atppi.
Le norme che regolano l’affitto a canone concordato sono nazionali e sono stabilite rispettivamente dalla legge.431/98 e dal DM 16 gennaio 2017 del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture.
Gli importi della locazione vengono determinati a livello comunale tramite specifici accordi fra le parti sociali in considerazioni di alcuni elementi che sono riassumibili in:
· La zona all’interno del Comune di appartenenza dove è posta l’unità immobiliare;
· La metratura dell’appartamento risultante dalle visure immobiliari;
· La classe energetica dell’appartamento con penalizzazioni per la classe G;
· La sub fascia (da 1 a 3) di appartenenza determinata da una serie di parametri determinati dall’Accordo Locale del Comune.
Il contratto a canone concordato è una tipologia di contratto le cui clausole sono sostanzialmente immodificabili. La normativa prevede tre tipologie di contratto:
· Contratto di locazione abitativa non può avere durata inferiore a tre anni e alla prima scadenza si rinnova di due anni salvo disdetta.
· Contratto per studenti ha durata da sei mesi a tre anni è rinnovabile alla prima scadenza salvo disdetta
· Contratto transitorio ha durata non superiore a diciotto mesi e non è rinnovabile.
I motivi della transitorietà - che deve essere giuridicamente provata - sono stabiliti dagli Accordi suddetti.
Il contratto a canone concordato è conveniente fiscalmente sia per i proprietari /locatori che per i conduttori/inquilini
Per i proprietari:
- riduzione della base imponibile Irpef: il canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria del 5% e rapportato alla percentuale di possesso, viene ulteriormente ridotto del 30%;
- riduzione della base imponibile per l’imposta di registro: è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro;
- riduzione aliquota cedolare secca: l’aliquota di tassazione applicabile sul 100% del canone di locazione, è ridotta dal 21% al 10%;
- detrazioni comunali: i Comuni hanno facoltà di stabilire aliquote più basse per l’Imu.
Per gli inquilini casa adibita ad abitazione principale (Vedasi Bozza 730/2024).
· Euro 495,80 se il Reddito per detrazioni non supera Euro 15.493,71;
· Euro 247,90 se il reddito per detrazioni supera Euro 15.493,71
Per approfondimenti siamo a vostra disposizione