Legge di Bilancio 2024 :Fiscalità Immobiliare 2/3
Locazioni Brevi
A cura dell’Ufficio Studi Atppi
La
finanziaria interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (fino a 30
giorni), prevedendo un aumento della tassazione sugli affitti brevi o
turistici, per coloro che hanno optato per la cedolare secca, che
passa dal 21 al 26%.
Pertanto, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della
cedolare secca, si prevede che ai redditi derivanti dai contratti di
locazione breve si applichi l’aliquota del 26%.
L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di
locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal
contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
La normativa prevede, poi, che i soggetti che esercitano attività di
intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora
incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in
questione, operino la ritenuta del 21% - precedentemente prevista - a titolo di
acconto.
Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in
Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di
locazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o
corrispettivi, adempiono ai propri obblighi tramite la stabile organizzazione.
I soggetti residenti extra Ue, continua la norma, in possesso di una stabile
organizzazione in uno Stato Ue, qualora incassino i canoni o i corrispettivi
relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono ai propri obblighi
tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti
privi di stabile organizzazione in uno Stato membro Ue, in qualità di
responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale; in assenza di
nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello
Stato che appartengono allo stesso gruppo sono solidalmente responsabili con
questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare
dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti brevi. I soggetti residenti in
uno Stato Ue, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono
adempiere direttamente agli obblighi ovvero nominare, quale responsabile
d’imposta, un rappresentante fiscale fra uno dei soggetti individuati dalla
legge.