Legge di Bilancio 2024 :Facilitazioni all’accensione di mutui per la casa di abitazione
Facilitazioni all’accensione di mutui per la casa di abitazione
A cura dell’Ufficio Studi Atppi
La
legge di bilancio stabilisce una maggiore dotazione di 282 milioni di euro per
il Fondo di garanzia per la prima casa. In particolare, per l’anno 2024, per
supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose,
che sono inclusi tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito i
seguenti nuclei familiari:
a) nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che
hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro annui
b) nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e
che hanno un valore dell’Isee non superiore a 45mila euro annui
c) nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni
e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 50mila euro annui.
Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come
rapporto tra l’importo del finanziamento ed il prezzo d’acquisto dell’immobile,
comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, presentate a decorrere
dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31
dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari prima indicati, la garanzia del
Fondo di garanzia per la prima casa è rilasciata, rispettivamente, nella misura
massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti concessi, nei casi di cui ai nuclei di cui alla lettera a) che
precede, dell’85% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti concessi, nei casi di cui ai nuclei di cui alla lettera b) e del
90% per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti
concessi, nei casi di cui ai nuclei di alla lettera c).
Per le garanzie rilasciate alle condizioni precedenti – specifica la legge di
bilancio - è accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo non
inferiore, rispettivamente, all’8,5% dell’importo garantito del finanziamento
stesso nei casi di cui alla lettera a) che precede, al 9% dell’importo
garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera b) che precede
e del 10% dell’importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla
lettera c) che precede ed è prevista una riserva complessiva di importo massimo
pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua.
Alle operazioni di finanziamento ammesse all’intervento della garanzia del
Fondo di garanzia per la prima casa, nei casi che precedono, si applicano
l’elevazione della garanzia fino all’80% della quota capitale anche nei casi in
cui il tasso effettivo globale (Teg) sia superiore al tasso effettivo globale
medio (Tegm).
Infine, la legge di bilancio dispone che, per l’anno 2024, per tutte le
categorie aventi priorità per l’accesso al credito, la garanzia del Fondo di
garanzia rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo
originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, nel caso in cui le
condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative
di quelle originarie e, comunque, non abbiano impatti negativi sull’equilibrio
economico-finanziario del Fondo medesimo.